Secondo il DL 36/22, fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare al concorso per posti comuni di docente coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti come requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Oltre la data stabilita, occorreranno 30 CFU/CFA di cui una parte dovrà essere svolta come tirocinio diretto.
Cosa succede con la nuova normativa?
Il DL 36/22 ha suscitato grande clamore e scatenato proteste e proposte di modifica sia da parte dei sindacati che dai partiti politici. In attesa di capire quali saranno le evoluzioni in merito a questa discussa riforma elenchiamo quali, ad oggi, sono le direttive imposte per la formazione e il reclutamento dei docenti.
l’abilitazione per la docenza prevederà un percorso iniziale di formazione corrispondente al conseguimento di non meno di 60 CFU composti da 10 crediti relativi all’area pedagogica e da 20 per l’attività di tirocinio diretto e indiretto. Il numero dei crediti universitari o accademici per la formazione inclusiva delle persone con disabilità sarà definito successivamente con un DPCM, da adottarsi entro il 31 luglio 2022.
Il sistema di accesso in ruolo a tempo indeterminato sarà dunque così strutturato:
- Un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, attraverso il quale gli aspiranti docenti acquisiranno le competenze necessarie. Competenze che andranno a costituire il profilo del docente secondo i parametri stabiliti dal profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato.
- Il percorso termina con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
- Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- Un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.